L’esecuzione forzata è lo strumento con cui Equitalia “reagisce” al mancato pagamento della cartella una volta trascorsi 60 giorni dalla notifica: la società può pignorare lo stipendio, ipotecare immobili o procedere con il fermo amministrativo anche se è stato presentato un ricorso al giudice. Cosa si può fare per evitare l’esecuzione e i danni conseguenti in caso di necessità o di cartella illecita? La sospensione è possibile in tre modi.
Il primo consiste nel presentare istanza al giudice. Questa possibilità va sfruttata soltanto se si è presentato in precedenza un ricorso al tribunale contro la cartella o l’esecuzione forzata. Il ricorso e l’istanza al giudice devono dunque procedere di pari passo: al giudice bisogna dimostrare che esiste un pericolo di danno grave e irreparabile a causa dell’esecuzione e che il ricorso è fondato. Ma in cosa consiste esattamente questo danno? Ad esempio, i pignoramenti e i fermi amministrativi possono ridurre il contribuente in povertà oppure i tempi del rimborso rischiano di diventare troppo lunghi.
La seconda possibilità è quella dell’istanza all’ente impositore. Ci si rivolge all’Inps, all’Agenzia delle Entrate, alla Regione o al Comune (dipende da chi è titolare del tributo da pagare) per un’istanza. Anche in questo caso, però, il ricorso deve essere fondato e si deve dimostrare il danno grave e irreparabile. Questa istanza deve essere presentata in carta semplice, indicando le motivazioni e allegando la copia delle cartelle e del ricorso al giudice.
L’ultima possibilità è quella dell’istanza ad Equitalia. La società di riscossione può essere coinvolta quando è stata concessa una sospensione amministrativa, quando il credito è stato annullato o sospeso o nei casi in cui il credito non è esigibile. L’istanza deve essere presentata entro e non oltre 90 giorni dalla notifica della cartella con una raccomandata, la consegna allo sportello o via internet (i moduli sono forniti da Equitalia stessa). Il contribuente non dovrà pagare nulla se saranno passati 60 giorni dalla trasmissione dell’istanza all’ente impositore, mentre le somme si annullano in automatico una volta trascorsi 220 giorni dalla presentazione dei moduli.
Come sospendere le cartelle di Equitalia ed evitare i pignoramenti
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