Roma, 25 luglio 2014 – Una causa contro Equitalia e una sentenza che dà ragione ai cittadini. Potremmo riassumere così, vista la decisione della Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16948, di ieri, 24 luglio. In questa occasione, infatti, l’esattore è condannato a pagare le spese di causa nel caso in cui questi abbia iscritto un’ipoteca sui beni del contribuente nonostante questi abbia goduto dello sgravio fiscale dall’Agenzia delle Entrate.
Le motivazioni – Per la Suprema Corte, sottolinea Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti “sono valide a tutti gli effetti le comunicazioni telematiche fra ente impositore ed esattore. A sancire tale decisione, nello specifico, l’articolo 15 della legge 59 del 1997 che ammette la validità a tutti gli effetti della trasmissione, attraverso strumenti informatici, di determinati”. Una condanna, quella incassata da Equitalia, in quanto non si è preoccupata di effettuare un controllo preventivo presso l’Agenzia delle entrate, per avanzare la propria pretesa tributaria.
Il caso – La Serit Sicilia spa, aveva impugnato di fronte al giudice di legittimità, la sentenza della commissione tributaria regionale, che aveva affibbiato la responsabilità della lite, circa la regolazione delle spese giudiziarie, sulla base dell’enunciato per cui “lo sgravio è atto telematico, per cui il concessionario, prima di procedere all’iscrizione ipotecaria, avrebbe dovuto controllarne la tempestività mediante l’uso del terminale allo stesso accessibile“.
Uniformità – Un’argomentazione sufficiente, per affermare come l’agente della riscossione poteva e doveva conoscere l’esistenza dello sgravio proprio “mediante l’uso del terminale allo stesso accessibile” e questo a prescindere dalla comunicazione dello sgravio pervenutagli per flusso telematico.