Roma, 2 agosto 2014 – Il decreto legge 2013/121, in vigore dal 5 novembre dello scorso anno, ha apportato delle novità per quanto concerne la sicurezza e la detenzione armi. Il decreto in questione afferma infatti che chiunque detenga delle armi deve presentare obbligatoriamente entro il 14 maggio 2015 all’ufficio di pubblica sicurezza o alla Stazione dei Carabinieri competente territorialmente, un certificato medico – attualmente previsto dal settimo comma dell’art. 35 del t.u.l.p.s. – rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – attraverso il quale è possibile verificare come il detentore non sia affetto da malattie mentali oppure da vizi che diminuiscono, anche solo temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Inoltre, dallo stesso certificato deve risultare come l’interessato non assuma in nessun modo, sostanze stupefacenti o psicotrope o abusare di alcol.
I termini – Trascorsi i diciotto mesi, gli interessati avranno tempo 30 giorni per presentare il certificato. Se così non fosse, pena la diffida da parte dell’ufficio di Pubblica Sicurezza o dalla Stazione dei Carabinieri territorialmente competente. In questo caso, scatterebbe infatti un procedimento amministrativo finalizzato all’emissione, da parte del Prefetto della Provincia di Roma, del divieto di detenzione di armi e munizioni.
20 Aprile 2015 @ 14:56
sono un ufficiale di PG e un’agente di PS di uno dei 5 corpi di Polizia, per detenere un fucile in casa devo fare il certificato medico?