Sono sempre più numerose, e sempre più frequenti, le ordinanze “urgenti” emanate dai Sindaci per la gestione della fauna ritenuta “problematica”; ordinanze con cui di solito viene dato il via libera all’abbattimento o alla cattura di animali quali nutrie e cinghiali. Ma si tratta si tratta di abusi poiché, oltre a non esistere alcuna urgenza, molti dei provvedimenti esulano dalle competenze istituzionali dei Comuni.
Per questo, la Presidente Nazionale dell’Enpa Carla Rocchi, ha scritto al Presidente dell’Anci, Piero Fassino, segnalando gravi e ripetute violazioni alla normativa italiana che disciplina la materia, e chiedendo un autorevole intervento presso le amministrazioni comunali . “L’articolo 1 della 157/97 prevede un regime di tutele per gli animali che vivono in stato di libertà naturale, considerandoli come beni indisponibili dello Stato”, scrive Rocchi. “Anche i cinghiali, pur non essendo compresi tra le specie particolarmente protette, sono inclusi in tale regime. L’articolo 19, invece, identifica nelle Regioni e nelle Province, mai nei comuni, le istituzioni a gestire i selvatici ritenuti problematici adottando le opportune misure previste dalla legge per limitare i presunti danni”.
Al riguardo, la nostra normativa prevede il ricorso in via prioritaria a metodi ecologici; metodi proposti e valutati caso per caso dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che è anche chiamato a fornire un parere tecnico sui risultati di tale intervento. Invece, nel caso delle specie non appartenenti alla fauna selvatica (come la nutria, recentemente esclusa da questo elenco) il solo fatto di non appartenere a tale categoria non equivale al conferimento di una “licenza di uccidere”, perché, come ha recentemente ricordato la Cassazione (sentenza n.11606/2012), il nostro codice penale prevede i reati di maltrattamento e di uccisione, che possono essere fatti valere per tutti gli animali e in tutti i contesti (legge 189/2004)
Ma c’è anche un altro aspetto critico sollevato dalla lettera di Rocchi: quello relativo alla legittimità dell’ordinanza contingibile e urgente come strumento normativo “ordinario”. Sul punto, la giurisprudenza stabilisce che questo tipo di provvedimento possa essere adottato come extrema ratio, quando i mezzi ordinari si dimostrino insufficienti ed inadeguati. Tuttavia, è necessario accertare e motivare – sulla base di prove concrete e non di mere presunzioni – la sussistenza di un effettivo pericolo di danno grave ed imminente per la incolumità pubblica, che rende indispensabile un intervento immediato ed indilazionabile.
“E invece – ricorda Rocchi a Fassino – oltre a intervenire su materie al di là delle competenze comunali, le ordinanze non motivano le ragioni per le quali i mezzi ordinari sarebbero inadeguati, né vengono sostanziate sulla base di istruttorie o prove concrete. Inutile precisare che il più delle volte non si fa riferimento neanche all’obbligatorio parere dell’ISPRA, né censimenti o metodi incruenti che pure devono essere adottati caso per caso. Auspico pertanto un autorevole intervento del presidente Fassino affinché questo questa inaccettabile prassi abbia fine”.
23 novembre 2014
Enpa: stop all’ Anci per ordinanze urgenti autorizzano uccisioni fauna | ITMTelevision
24 Novembre 2014 @ 03:51
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