Dall’11 dicembre 2014 sarà possibile ottenere il divorzio semplicemente recandosi dal sindaco del proprio Comune di residenza. Questo grazie alla legge n. 162/2014, di conversione del decreto legge n. 132, con la quale entra in vigore la riforma del processo civile e semplifica e snellisce alcune procedure. Infatti la pratica di divorzio da dicembre sarà molto più semplice, in quanto basterà recarsi dal sindaco anche senza avvocato, poiché la sua presenza diventerà facoltativa. L’obiettivo è quello di semplificare le procedure in materia di separazione e divorzio, evitando di dover sovraccaricare di lavoro le cancellerie dei tribunali per quelle questioni dove è sufficiente una procedura amministrativa. Il Decreto Legge convertito, disciplina la novità all’articolo 12: “Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile“, si prevede dunque una procedura più snella. Da sottolineare il fatto che la procedura in esame non incide sul decorso del tempo necessario per ottenere il divorzio, una volta conclusa la separazione. Peraltro l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Adesso i coniugi potranno presentarsi di fronte al sindaco del Comune di residenza di almeno uno di loro, o quello presso il quale il matrimonio è stato iscritto o trascritto, per concludere un accordo di separazione personale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili oppure per modificare le condizioni di separazione o di divorzio precedentemente stabilite. Dopo aver fatto le dichiarazioni, ciascuno dei coniugi personalmente, con l’eventuale e facoltativa assistenza di un avvocato, sottoscrive un accordo che avrà valore di provvedimento giudiziale. Con l’eccezione dell’accordo sulla modifica delle condizioni di separazione e divorzio, per le altre ipotesi è previsto un doppio passaggio per concedere alla coppia un po’ di tempo per ripensarci. Quindi, entrambe le parti dovranno recarsi nuovamente davanti al Sindaco non meno di 30 giorni dopo per confermare la loro decisione, altrimenti questa non avrà alcun valore.
Alla nuova procedura si applicano però le seguenti limitazioni: non sarà possibile usufruirne in presenza di figli minori, maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti e portatori di handicap grave. In questi casi rimane infatti necessario il passaggio dal giudice, tuttavia per queste situazioni sono state previste alcune semplificazioni. Per esempio, sarà possibile ricorrere alla negoziazione assistita. Quest’ultima è un istituto introdotto dalla stessa riforma (ART. 6), che consente alla coppia di separarsi, sciogliere o far cessare gli effetti civili del matrimonio, oppure di modificare le condizioni di separazione o di divorzio prefissate, con l’assistenza di uno o più legali di fiducia, anche in presenza di figli. Tutto questo, in ogni caso, previo nulla osta del procuratore della Repubblica “quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli‘.
18 novembre 2014