A partire dal 13 dicembre è stata modificata la regolamentazione sul bonus prima casa, cioè riguardante l’imposta sul valore aggiunto al 4%, per quei contratti a cui questa è applicabile.
Da oggi il riferimento è esclusivamente la categoria catastale dell’immobile. La richiesta di applicazione della menzionata aliquota, imfatti, non potrà essere richiesta da chi ha acquistato o acquisterà immobili appartenenti alle seguenti categorie: A/1, A/8 e A/9 e A/10, locali a uso ufficio.
Di contro, la stessa aliquota al 4% potrà essere applicata agli immobili appartenenti alle categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11.
Viene quindi a decadere il requisito di “lusso” all’interno della definizione di immobile a cui l’Iva al 4% non può essere applicata, anxhe in virtù del fatto che spesso tale definizione presenta zona d’ombra non perfettamente riconducibili a una norma che era datata 45 anni fa.
Il riferimento all’appartenenza catastale, quindi, sono stati introdotti in mateeua di semplificazioni fiscali, facendo rientrare l’Iva in base all’imposta proporzionale di registo.
Ecco dunque i requisiti di semplificazione entrati in vigore a partire dal 13 dicembre in virtù di imposta sulla prima casa e di registro:
a) il beneficio fiscale spetterà a chi compra un’abitazione non accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9, a dispetto che si tratti o meno di un’abitazione di lusso.
b) il beneficio fiscale non spetterà a chi compra un’abitazione non di lusso se si tratta di una abitazione accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9. (Fonte laleggepertutti.it)
Il passo successivo all’introduzione della nuova norma sarà il suo coordinamento cin le vecchie normative, oltre che la necessità di fare i conti con la desueta definizione di immobile di lusso, ormai peiva di senso. Nello specifico si fa riferimento al credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”, oppure alle agevolazioni fiscali sulla suddetta in caso di donazione e/ mortis causa.
15 dicembre 2014