L’Indice dei libri proibiti è un catalogo di scritti che la Chiesa cattolica negli ha considerato non idonea alla lettura e per questo proibito. Il primo, il cosiddetto Indice Paolino, fu pubblicato da papa Paolo IV nel 1558 ed era composto da tre sezioni: la prima comprendeva intere opere scritte da autori non cattolici; la seconda conteneva 126 titoli di 117 e condannava solo parte delle opere; la terza comprendeva 332 opere di autori sconosciuti (tra le opere proibite il De Monarchia di Dante, Opera Omnia di Machiavelli, Decameron di Boccaccio ecc…). Altro Indice, l’Indice Tridentino, fu promulgato da papa Pio IV nel 1564 e proibiva i libri eretici. Negli anni, poi, seguirono altri Indici (l’ultima versione è datata 1948), finché il 14 giugno 1966, sotto il pontificato di papa Paolo VI, avvenne l’abolizione.
La notificazione leggibile sul sito vatican.va:
“Dopo la Lettera Apostolica Integrae servandae data in forma di Motu Proprio il 7 dicembre 1965, non poche richieste sono pervenute alla Santa Sede per conoscere la sorte dell’Indice dei libri proibiti sin qui tenuto dalla Chiesa per salvaguardare, secondo il mandato divino, l’integrità della fede e dei costumi.
Per rispondere alle suindicate domande, questa Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, dopo aver interrogato il Beatissimo Padre, comunica che l’Indice rimane moralmente impegnativo, in quanto ammonisce la coscienza dei cristiani a guardarsi, per una esigenza che scaturisce dallo stesso diritto naturale, da quegli scritti che possono mettere in pericolo la fede e i costumi; ma in pari tempo avverte che esso non ha più forza di legge ecclesiastica con le annesse censure.
Pertanto la Chiesa confida nella matura coscienza dei fedeli, soprattutto degli autori e degli editori cattolici e di coloro che si occupano della educazione dei giovani. Ripone la sua più ferma speranza nella sollecitudine vigile dei singoli Ordinari e delle Conferenze Episcopali, cui spetta il diritto e il dovere di esaminare e anche di prevenire la pubblicazione di libri nocivi e, qualora si dia il caso, di riprenderne gli autori e di ammonirli.
La Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, secondo lo spirito della Lettera ApostolicaIntegrae servandae e dei Decreti del Concilio Vaticano II, si pone a piena disposizione, in quanto sia necessario, degli Ordinari, per aiutare la loro solerzia nel vagliare le opere pubblicate, nel promuovere la sana cultura in opposizione a quella insidiosa, in stretto contatto con gli Istituti e le Università ecclesiastiche.
Qualora, poi comunque rese pubbliche, emergessero dottrine e opinioni contrarie ai principi della fede e della morale e i loro autori, benevolmente invitati a correggerle, non vogliano provvedere, la Santa Sede userà del suo diritto-dovere di riprovare anche pubblicamente tali scritti, per provvedere con proporzionata fermezza al bene delle anime.
Si provvedere pertanto, in modo adeguato, a che sia data notizia ai fedeli, circa il giudizio della Chiesa sulle opere pubblicate”.