Un nuovo tassello si aggiunge agli obiettivi previsti dal cosiddetto “Decreto trasparenza” (D.Lgs. n.33/13) che allarga i confini della disciplina dell’accesso agli atti della Pubblica Amministrazione. Il portale istituzionale di Roma Capitale adegua, quindi, le sue pagine per comunicare “ai cittadini, alle imprese e alle associazioni le modalità per il concreto esercizio dei distinti istituti di accesso e tutti i riferimenti a tal fine utili”.
Il nuovo ordinamento giuridico (D.Lgs. n.97/16), infatti, aggiunge alle già previste modalità di accesso, una terza opzione:
a) accesso ai documenti previsto dall’art. 22 e ss. della legge 241/90 nell’ambito dei procedimenti amministrativi e consentito ai soli interessati;
b) accesso civico ai dati/informazioni/documenti concernente l’organizzazione e l’attività delle PP.AA. per i quali le Amministrazioni hanno precisi obblighi di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali;
c) accesso civico generalizzato, corrispondente all’accesso ai dati ed ai documenti detenuti dalla P.A. consentito a chiunque, senza obbligo di motivazione, per il quale l’Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.