Roma, 3 Ottobre 2014 – Augurare la morte non è reato. A confermarlo è la quinta sezione penale della Cassazione, in cui si può leggere: “Il precetto evangelico di amare il prossimo come se stessi non ha sanzione penale” -e ancora- “la sua violazione e’ penalmente irrilevante”.
Il fatto curioso è stato riportato alla luce ed ora chiarito senza ombra di dubbio dopo che due individui, un uomo e una donna, erano finiti sotto processo per ingiuria e minaccia nei confronti di un “avversario”. La famiglia dei due sotto processo era in lite giudiziaria con la parte offesa ma alla fine i giudici di merito avevano deciso di condannarli.
Motivo scatenante della condanna sono stati due frasi pronunciate dagli imputati contro l’avversario: “Ogni volta che vedo la tua macchina ripartire per Roma la domenica sera, il giorno dopo compro il giornale, sperando di leggere della tua morte in uno di quegli spaventosi incidenti sull’autostrada” Aggiungendo inoltre: “Spero di incontrarti uno di questi giorni disteso e morente lungo la strada – ti prometto che non mi fermerò mai per soccorrerti”.
Ma ora, da quanto si legge nella sentenza della Cassazione depositata oggi, augurare ad un’altra persona la morte non è più un reato punibile in quanto: “È certamente manifestazione di astio, forse di odio ma non costituisce ingiuria perché desiderare la morte altrui non sta necessariamente a significare che si intenda offenderne l’onore e il decoro”.
Inoltre da quanto rileva la Corte le frasi “incriminate” espresse dai due imputati: “Rappresentano certamente manifestazioni di scarso affetto”, e “di evidente mancanza di fair play tra avversari processuali” ma né l’uno né l’altro imputato: “hanno manifestato l’intenzione di fare alcunché per determinare, anticipare o propiziare la morte della parte offesa”. I giudici, riferendosi al reale reato di minaccia affermano: “È noto che il male ingiusto e futuro che si prospetta alla persona offesa deve essere rappresentato come conseguente ad un’azione dell’offensore”.
Da questo episodio si capisce dunque come augurare la morte a qualcuno, seppur manifesti un certo “animo malevolo” non rappresenta nessun reale pericolo agli occhi dei giudici in quanto: “È di assoluta irrilevanza penale”.