Grazie al decreto Legge Sblocca Italia il permesso di costruzione in 90 giorni è un dato di fatto, grazie alla recente conversione in Parlamento; 60 giorni per la presentazione della documentazione e 30 giorni per la decisione, quando per i comuni con più di 100 mila abitanti era in precedenza di complessivi 120. Restano inalterati, invece, i termini per la decorrenza del titolo edilizio: 1 anno dal rilascio per l’avvio dei lavori, e 3 anni, dopo l’avvio, per il completamento dell’opera. Di contro, è stata allargata la forbice di tutti quei casi che possono essere soggetti a una proroga rispetto a quanto detto. La richiesta della dilazione deve essere presentata al Comune di competenza e va in ogni caso effettuata prima dei termini di scadenza iniziali e/o finali del permesso.
Motivazioni:
1. mole edilizia;
2. Caratteristiche tecnico-costruttive;
3. opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi;
4. difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori (si deve trattare di situazioni oggettivamente riconducibili a motivazioni tecniche che non hanno consentito l’esecuzione normale dei lavori).
5. se ricorrono fatti sopravvenuti al rilascio del permesso (e, quindi, non previsti o prevedibili prima). Tali fatti sopravvenuti devono, ovviamente, essere estranei alla volontà del titolare del permesso. In questo caso, il Comune decide sull’istanza della proroga con provvedimento motivato;
6. Qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.
Permesso convenzionato – All’interno del decreto Sblocca-Italia è inoltre previsto una prassi semplificata per rispondere a norma di legge alle esigenze di urbanizzazione. E’ stato infatti inserito un permesso convenzionato per semplificare quello di attuazione circa eventuali interventi complessi.
La convenzione deve specificare gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume per conseguire il rilascio del permesso di costruire. (fonte laleggepertutti.it). Pur in mancanza di un elenco rigoroso questo permesso è concepito non solo come sostituto di un piano attuativo, ma anche regolare. In particolare ci si riferisce alle situazioni in cui esiste una cessione di aree finalizzate alla fruizione dei diritti edificatori; Quando si debba far riferimento alla/e tipologia/e morfologia/che degli interventi da porre in essere; opere di urbanizzazione in senso ampio; la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale (case popolari).
25 novembre 2014