Decisione storica del Tribunale di Roma, che ha condannato a 4 mesi di reclusione una prostituta nigeriana che con sms minatori aveva richiesto a un cliente i 100 euro pattuiti per una prestazione sessuale.
Secondo il collegio giudicante “tra le prestazioni contrarie al buon costume ai sensi dell’art. 2035 codice civile” non può essere «”ricompreso l’esercizio della prostituzione (…) trattandosi di attività ampiamente diffusa nella collettività oltre che consentita dall’ordinamento giuridico”. Anzi “se un profilo di contrarietà al buon costume c’è (…) esso riguarda il cliente che approfitta della prestazione sessuale della prostituta”.
Però “il rifiuto del cliente” a pagare “è un atto consentito poichè nessuna forma di tutela è prevista per ottenere detto compenso non essendo riconosciuto il diritto di pretenderne il pagamento”. Ma il Tribunale di Roma arriva a sancire che “il profitto della prostituta è giusto (da qui la ‘cancellazione’ del reato di estorsione che richiede un profitto ingiusto, ndr)”, anche perché, nel caso concreto, la donna nigeriana “giovanissima, che non conosce una parola di italiano e proprio per questo inevitabile vittima di tratta e di sfruttamento (…) non può collocarsi su un piano di parità rispetto al suo cliente italiano, professionalmente inserito, economicamente forte che, si serve in modo arrogante proprio di questa posizione di potere per non pagare i servizi sessuali ricevuti”.
Roma, 25 giugno
Pos obbligatorio da domani. Ma nessuna sanzione | ITMTelevision
30 Giugno 2014 @ 02:53
[…] “Prostituta, nessuna pretesa di pagamento: il rifiuto del cliente è consentito” Decisione storica del Tribunale di Roma, che ha condannato a 4… […]