Il bonus mobili è un incentivo fiscale che permette di detrarre dalla dichiarazione dei redditi spese documentate relative all’acquisto di arredamenti per quegli immobili oggetto di ristrutturazione o che saranno ristrutturati in futuro. Attualmente, le correzioni apportate dal governo Renzi hanno abbattuto il vincolo secondo cui la spesa fosse inferiore a quella sostenuto o da sostenere per l’ammodernamento dell’immobile
I beneficiari – Al Bonus Mobili possono accedere i contribuenti che abbiano effettuato ristrutturazioni edilizie del tipo all’art. 16-bis del TUIR e che abbiano richiesto la Detrazione del 50% sull’IRPEF relativa ad una spesa massimale di 96 mila euro.
Interventi di ristrutturazione – Le detrazioni per l’acquisto di mobili possono essere richieste in base ad interventi di:
– manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
– manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
– restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
– ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
– necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
Validità della richiesta – Gli eventuali interventi validi al fine dello sgravio fiscale non deovno essere antecedenti al 26 luglio 2012. Nel Decreto è stata inserita questo lasso di tempo perché considerato sufficiente affinché gli eventuali acquisti siano da considerarsi a completamento dell’immobile. Inoltre l’Agenzia non esclude che gli acquisti possano essere antecedenti a quella data, purché i lavori siano stati già avviati. Insomma, la data di inizio dei lavori può essere precedente a quella sostenuta per l’acquisto dei mobili e di grandi elettrodomestici, ma ciò non comporta l’obbligo che le spese di ristrutturazione siano precedenti a quelle per l’arredo.
Tipologie di arredamento rientranti nello sgravio – letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, ma non solo: i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione sono da ritenersi fra quei costi detraibili. Di contro, non rientrano in suddetta categoria la spesa per porte, di pavimentazioni (come il parquet), di tende e tendaggi, e in generale i complementi di arredo.
Elettrodomestici – Questi devono essere, almeno, di classe energetica, A+, A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Tra i grandi elettrodomestici troviamo, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Purché, precisa l’Agenzia, sia nuovi, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio.
Massimale della spesa detraibile – Per ogni singola unità immobiliare, il costo massimo detraibile è di 10 mila euro, comprese le eventuali pertinenze. Questo a prescindere dal numero di contribuenti che partecipano effettivamente alla spesa. Al contribuente che invece effettua l’ammodernamento su più immobili l’importo massimo sarà di 10 mila euro per ciascuna unità.
Modalità di pagamento – I pagamenti possono avvenire tramite bonifici bancari o postali, al pari di quanto già avviene, e quindi con con le stesse modalità, per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione.
Cosa indicare nei bonifici
– Causale del versamento attualmente in vigore per banche e per le oste per i lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
– il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
– il numero di partita IVA oppure il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
I pagamenti possono essere effettuati – quelli relativi agli arredi – anche con carta di credito o carte di debito, purché tutte le spese siano documentabili. L’Agenzia, infatti, invita a conservare la documentazione ed eventuali cedolini che attestano la destinazione della spesa in questione, come le fatture. Le suddette devono riportare anche la tipologia degli oggetti e la quantità destinata alla ristrutturazione e all’ammodernamento dell’immobile in questione.
13 ottobre 2014