Il Consiglio dei Ministri ha varato lo scorso 30 ottobre le nuove disposizioni in materia di semplificazione fiscale, nell’ottica di eliminare, sia per le persone fisiche che per le società, adempimenti ormai superflui. Fra queste semplificazioni, c’è il nuovo 730 precompilato, introdotto in via sperimentale per l’anno 2015 e inerente ai redditi 2014. Il nuovo modello è destinato a tutti i contribuenti che hanno l’obbligo di compilazione del modello UNICO, cioè circa 20 milioni di persone secondo le stime dell’Agenzia delle Entrate, suddivise fra lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori titolari di redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente.
Anagrafe tributario – Per la dichiarazione dei redditi percepiti, l’Agenzia delle Entrate si baserà sull’Anagrafe Tributaria, prendendo in considerazioni i redditi degli anni precedenti e i versamenti effettuati, eventuali dati trasmessi dalle banche su richiesta della stessa, assicurazioni ed enti previdenziali, ivi compresi i dati delle certificazioni relative ai sostituti d’imposta. La dichiarazione 2015 terrà conto anche degli interessi passivi circa i mutui, dei premi assicurativi sulla vita e/o sugli infortuni e i contributi previdenziali. Sempre nel modello precompilato del nuovo 730, a partire però dal 2016, verranno inseriti anche le spese mediche sostenute, desumibili attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, eventuali erogazioni volontarie alle Onlus, le spese di istruzione e oneri restanti. Secondo l’agenzia delle entrate, il 71,7% dei nuovi modelli unici richiederà purtroppo un’integrazione, che si ridurranno invece a partire dal 2016, per azzerarsi del tutto nel 2017. Il nuovo modulo sarà affiancato dal vecchio, così da lasciare il contribuente libero di decidere se effettuare personalmente la dichiarazione – avvalendosi come già succede di soggetti terzi – oppure avvalersi di quella precompilata.
Dichiarazione precompilata online dal 15 aprile – Il nuovo modello 730 precompilato verrà messo a disposizione online a partire dal 15 aprile di ogni anno dall’Agenzia delle Entrate, permettendo così al contribuente di accedere alla propria dichiarazione via Internet. Questo potrà essere accettato oppure essere modificato dall’avente diritto, il quale avrà la possibilità di rettificare eventuali errori relativi ai dati e comunicarli in questo modo all’Agenzia stessa. L’alternativa sarà quella di utilizzare il sostituto d’imposta al quale verrà affidata la medesima funzione di comunicazione dei dati corretti. Comunque, accettando in ogni caso la dichiarazione avanzata dal sistema integrato dell’Agenzia delle Entrate, questa non sarà sottoposta a nessun esame di tipo documentale, o altrimenti detto, non verrà effettuata nessuna verifica inerente agli oneri fiscali.
Sostituti d’imposta – Se la dichiarazione viene avanzata da soggetti terzi, Caf o professionisti abilitati – commercialisti, per esempio – sia in presenza di modifiche che in assenza, questi avranno l’obbligo di apporre il viso di conformità sui dati della dichiarazione, compresi quelli messi a disposizione dei contribuenti con la dichiarazione precompilata. Così facendo, l’Agenzia delel Entrate si rivolgerà a responsabile dell’emissione della dichiarazione in relazione a eventuali accertamenti. Eventuali richieste di pagamento o integrazione degli oneri, inoltre, verranno richiesta al Caf competente o al profesisonista che si è occupato della dichiarazione, che dovranno occuparsi personalmente del pagamento. Fa eccezione se il viso sia indotto da una condotta dolosa del contribuente e dimostrabile.
Deduzioni o detrazioni – All’Agenzia delle Entrate spetterà comunque la verifica dell’esistenza di eventuali requisiti riguardanti le deduzioni o le detrazioni avanzate dai contribuenti, secondo i requisiti di conformità. In caso di errori rilevati Caf o professionisti hanno tempo fino al 10 novembre per inviare la rettifica. La sanzione, se riconosciuta all’interno della rettifica, sarà ridotta a 1/8, mentre l’imposta e gli interessi resteranno a carico del contribuente. Sul sito del Governo è già presente un facsimile provvisorio delle schermate del 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Le tempistiche:
entro il 7 marzo il sostituto d’imposta invierà il CUD all’Agenzia delle Entrate;
entro il 15 aprile sarà inviato a pensionati e lavoratori dipendenti il 730 precompilato, contenente i dati in possesso del sostituto d’imposta (stipendio o pensione), dell’anagrafe tributaria (parenti a carico, rendite immobiliari, ecc.) e quelli trasmessi da banche o assicurazioni, ecc.;
entro il 7 luglio il contribuente potrà accettare la dichiarazione, modificarla, integrarla o presentarne una nuova da solo o tramite CAF e professionisti.
3 dicembre 2014