Il principio che la Cassazione aveva scritto qualche mese fa in riferimento solo alle cartelle esattoriali, adesso è stato esteso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento con riferimento a qualsiasi atto giudiziario (sia in materia civile, amministrativa e penale) o tributario. Secondo i giudici campani, la notifica a mezzo privato di atti giudiziari è inesistente. La notificazione di atti e comunicazioni a carattere giudiziario o tributario, infatti, deve intendersi eseguita esclusivamente attraverso il servizio reso da Poste Italiane e non anche da parte di poste private.
Tale disposizione rischia di compromettere la validità di centinaia di migliaia di atti notificati dagli enti locali negli ultimi anni. Enti che spesso hanno fatto ricorso alle poste private per notificare atti tributari, contravvenzioni o atti giudiziari. La commissione provinciale ha così accolto il ricorso di un contribuente che si era visto notificare dal Comune di residenza, proprio a mezzo di soggetto privato, due avvisi di accertamento Tarsu derivanti dall’infedele presentazione della denuncia.
Roma, 23 aprile