Non è raro che si voglia cambiare gestore telefonico, ma spesso si è frenati a causa dei costi di rimborso promozioni o dei costi di disattivazione richiesti dal gestore telefonico stesso, che usa questi escamotage per non perdere i profitti. Dal 2007 è entrata in vigore la Legge 40 (Legge Bersani), che ha cercato di facilitare la concorrenza nel settore della telefonia e che afferma quanto segue: “I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore, e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”.
Una legge dai buoni propositi, che però non sono mai stati rispettati dato che i gestori telefonici hanno approfittato di un vuoto normativo servito proprio dall’Agcom (Autorità garante nelle comunicazioni), che nelle linee guida del 2008 ha stabilito che “l’utente non deve versare alcuna ‘penale’, comunque denominata, a fronte dell’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento delle utenze, poiché gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli giustificati da ‘costi’ degli operatori“.
E gli operatori, furbamente, hanno ben pensato di camuffare la parola ‘penali’ con la parola ‘costi’ riuscendo così ad aggirare quanto stabilito dalla Legge Bersani del 2007. E allora che succede? Diventa impossibile cambiare gestore telefonico se non si vogliono pagare queste penali ingiuste? Ovviamente ogni cliente può rivolgersi all’Associazione dei Consumatori o a un legale per dimostrare l’illegittimità della richiesta di denaro. Bisogna stare attenti anche al denaro che viene richiesto nell’ultima fattura che precede il cambio di gestore telefonico. Quando viene richiesto denaro per importo per dismissione, costo per attività di migrazione, costo della disattivazione, contributo di disattivazione e corrispettivo recesso anticipato o disattivazioni anticipate si ha a che fare con richieste illegittime che nessun consumatore è obbligato a pagare.
15 novembre 2014