Roma, 15 gennaio – Si chiamano La Bataille de Reines e la Bataille de Tchevre e sono violenza allo stato puro. Possiamo definire così le terribili e cruente tradizioni valdostane che prevedono il combattimento fra vacche e capre. Poco conosciute e a meno che non si sia capitati in regione durante l’evento, è difficile sentirne parlare, eppure si tratta di manifestazioni a dir poco degne di nota. La prima, La Bataille de Reines, con le sue migliaia di spettatori ogni anno è diventata una delle più importanti in Valle d’Aosta. Ogni domenica, a partire dalla fine del mese di marzo, con una pausa a giugno-luglio per la salita agli alpeggi delle mandrie le regine della Valle si affrontano nelle arene allestite in diverse località della regione. Anche in queste fasi preliminari la partecipazione è assicurata, non manca l’agonismo sportivo. In media concorrono per il titolo ogni anno 150 bovine, suddivise in tre categorie di peso. Le prime quattro classificate delle tre categorie si qualificano per la finale regionale nella quale si elegge la regina. Il successo e l’entusiasmo che caratterizza la Bataille de Reines ha spinto gli allevatori delle capre (“tchevre” in patois, dialetto valdostano) a seguire la stessa strada. Nasce così nel 1981 una manifestazione parallela: la Bataille de Tchevre, momento di festa e di incontri cruenti tra le bestie. Anche le capre sono divise in categorie a seconda del peso, e lo svolgimento del combattimento è del tutto analogo a quello delle “regine”. Due feste che che prevedono non solo l’impiego e lo sfruttamento di animali, ma anche la lotta cruenta tra gli stessi. Nonostante gli organizzatori si impegnino a specificare che non esiste alcun pericolo per gli animali in questione, teniamo a sottolineare le “disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti o competizioni” – Art. 544-ter. – (Maltrattamento di animali). – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3mila a 15mila euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale. – Art. 544-quater. – (Spettacoli o manifestazioni vietati). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3mila a. 15mila euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale. – Art. 544-quinquies. – (Divieto di combattimenti tra animali). – Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50mila a 160mila euro”.