Matteo Renzi ci sta pensando davvero, per la Tasi 2015. Un passo indietro rispetto all’attuale disposizione, con la reintroduzione delle detrazione per i figli a carico e un’unica ricetta per tutti i comuni, che non potranno più giocare con le aliquote.
Del resto, il regime vigente di tassazione non è semplice da comprendere e questa ha generato non poche difficoltà nella determinazione delle scadenze fra prima e seconda rata. Il servizio della Uil per le politiche territoriali ha calcolato che solo per le detrazioni, sulle quali i Comuni italiani possono scegliere autonomamente, arrivano fino a 100 mila combinazioni diverse. Un motivo che potrebbe spingere il governo a modificare la legge, così come rilevato da Repubblica. Nel 2015, infatti, scadrà la maggiorazione dello 0,8 per cento sulla Tasi, che i Municipi utilizzano in favore delle detrazioni. In più, dal prossimo anno. Aumenterà il valore la forbice dell’aliquota, che quindi sarà compresa fra l’1 per mille e il 6 per mille.
La proposta – Il Messaggero in tal senso conferma la possibile marcia indietro, ma ciò non vuol dire che si ritornerà alla detrazione fissa. Probabile, invece, da questo punto di vista, la possibilità per i sindaci di vedersi ridurre la scelta a due massimo tre possibili opzioni, in relazione al valore catastale dell’immobile o della situazione reddituale. Ciò, spiegano sempre sulle pagine del Messaggero, la centralizzazione delle detrazioni non dovrebbe comportare aumenti di spesa.
Definzione prima casa – È sempre qualificato dalla legge come prima casa:
- l’immobile nel quale nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- l’ex casa coniugale assegnata dal giudice ad un coniuge in seguito a separazione giudiziaria;
- l’immobile di proprietà di personale dipendente delle forze armate anche se non utilizzato in seguito a trasferimento per motivi di servizio, purché non dato in locazione.
I Comuni a loro volta possono considerare come assimilato alla prima casa:
– l’immobile non locato posseduto da anziani trasferiti in casa di cura;
- l’immobile non locato posseduto da italiani residenti all’estero e iscritti all’Aire;
- l’immobile concesso in comodato come prima casa ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli), entro un limite massimo della rendita catastale pari a 500 euro, oppure quando il comodatario ha un reddito Isee fino a 15.000 euro annui.
Come previsto per l’Imu, in caso di coniugi con più immobili nello stesso Comune, spetta a loro decidere quale immobile considerare come abitazione principale, comunicando questa scelta con la dichiarazione Imu, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica.
16 ottobre 2015