Roma, 16 ottobre – L’Associazione Nazionale Docenti Universitari AQSP (a contratto) chiedono più vigilanza sull’assegnazione degli incarichi di insegnamento Universitari. Troppe libertà e pochi controlli sulle commissioni. I docenti Universitari di cui all’art.23 della legge 240/2010 sono oltre 46.000 (il 50 % del totale dei docenti impiegati nei vari atenei). A seguito delle numerose segnalazioni effettuate all’Associazione Nazionale Docenti Universitari con AQSP da parte di professori, esclusi dalle graduatorie di valutazione comparativa per titoli, si ritiene opportuno, al fine di far cessare una “non corretta interpretazione della normativa”, specificare quanto riportato nelle linee guida dal Consiglio Nazionale Universitario, in tema di requisiti minimi scientifici. In molti Atenei vengono assegnati gli incarichi di docente a contratto soltanto a soggetti che sono in possesso dei soli requisiti scientifici; trattasi, nella maggioranza dei casi, di giovani laureati senza esperienze professionali e didattiche.
Secondo il centro studi dell’Anduc, l’unico metodo legittimo applicabile nelle procedure di valutazione comparativa dei titoli, per i docenti universitari cosiddetti impropriamente a contratto, al fine di stabilire i requisiti minimi scientifici, è quello di fare riferimento a quanto indicato dal CUN (Consiglio Nazionale Universitario) “indicatori di attività scientifica”. Sia il D.M. 21 Maggio 1998, n. 242 che la Legge n. 230/2005 art. 1 comma 10 (nonché tutti, nessuno escluso, i regolamenti di Ateneo) richiedono, ai fini della stipula di contratti di Diritto Privato per l’insegnamento nei corsi di Laurea, la comprovata qualificazione scientifica del candidato, nonché, il possesso di requisiti professionali . Dalla norma, si desume che il destinatario del contratto di insegnamento di diritto privato, deve necessariamente per l’area 12/13, possedere sia i requisiti scientifici che quelli professionali; il possesso soltanto di uno, scientifico o professionale, rendono annullabile il contratto, eventualmente stipulato. Tenendo conto che, i requisiti scientifici stabiliti dal competente e referente Consiglio, si riferiscono al personale docente strutturato (ricercatori) degli Atenei e che nella valutazione dei titoli per i docenti a contratto si fa riferimento ai suddetti, per analogia di corretta applicazione i criteri di valutazione devono considerarsi assenzienti. A titolo di esempio, può partecipare ad una valutazione comparativa per l’area economica e giuridica, un aspirante docente a contratto che possiede contemporaneamente sia i requisiti scientifici (tesi dottorato di ricerca o aver prodotto almeno tre pubblicazioni negli ultimi tre anni) che i requisiti professionali (esercitare un’attività professionale attinente alla docenza richiesta, oltre alla didattica specifica). Il candidato alla docenza che è provvisto solo di attività di ricerca (titoli scientifici), non può essere destinatario del contratto di Diritto Privato e, viceversa, quello che ha solo titoli professionali in virtù delle disposizioni legislative, ossia regolamenti di Ateneo, del D.M. 21 maggio 1998 n.242, della Legge 230/2005 (art.1 comma 10), del DPR 383/80, della Legge 341/90 e della Legge 248/2006 e L.240/10. L’assegnazione della docenza a candidati privi dei due requisiti costituisce per la commissione, grave violazione, perseguibile ai sensi di legge, nonché danno erariale per l’Ateneo, che deve risarcire eventuali candidati destinatari del contratto, esclusi dalla valutazione per errata applicazione della norma. Nella casistica di specie si è evidenziato, negli ultimi anni, soprattutto, negli Atenei Meridionali, una correlazione di valutazioni positive a favore di soggetti in possesso solo di titoli scientifici (esempio:dottorato di ricerca).
Ragazzini che appena ultimato il corso di Dottorato di Ricerca, “insegnano” (privi dei requisiti professionali) nelle Università, in violazione di quanto prevedono le norme in materia; certamente con la sicura e provabile correità, dei componenti delle commissioni di valutazione. L’Anduc AQSP, evidenzia anche, a tal proposito, la continua violazione da parte di alcune Commissioni, in merito alla difforme valutazione fra il titolo preferenziale di dottore di ricerca e quello di aver insegnato nelle Università con contratto di Diritto Privato. La legge 230/2005 recita: “il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l’espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni di legge, costituisce titolo preferenziale. L’attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli”. Dall’esame della legislazione specifica (affidamento incarichi di insegnamento), non si evince che, nella valutazione dei titoli, il dottore di ricerca debba avere un trattamento esclusivo nell’affidamento degli insegnamenti a contratto. E’ indiscutibile il secondo comma dell’art.23 della legge 240/210 il quale recita “ il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti” però è anche indiscutibile che per l’affidamento dei contratti necessitano, obbligatoriamente sia il possesso dei requisiti scientifici che professionali. L’Anduc, al fine di garantire la correttezza nelle valutazioni comparative, vigilerà segnalando alle competenti autorità eventuali irregolarità. Il Presidente, professor Franco Scarpino, afferma che non è più tollerabile vedere “docenti ragazzini” privi di qualsiasi esperienza didattica, impegnati a tenere lezioni nelle nostre Università sol perché la valutazione è risultata positiva in palese difformità interpretativa di legge. La normativa che dà la possibilità agli Atenei di reclutare docenti a contratto, in mancanza di quelli strutturati, non è quella di reclutare beby docenti che non hanno superato il concorso di ricercatore e che orientano la scelta su docenze a contratto. La maggior parte delle segnalazioni pervenute all’ANDUC si riferiscono ad assegnazioni d’Insegnamenti Ufficiali a Neo Dottorati di Ricerca però privi di requisiti professionali . L’unico Ateneo che ha disciplinato in modo attento ed equitativo il regolamento “per l’affidamento d’incarichi di insegnamento” è quello d SIENA, infatti il possesso del titolo di dottore di ricerca è considerato preferenziale solo a parità di MERITO . Spesso, molti Atenei, invece, non considerano la coesistenza necessaria dei titoli professionali e scientifici assegnando l’incarico solo ai titolari di Dottorato di Ricerca, in violazione di legge. Secondo di le cifre raccolte dall’ufficio di statistica del Ministero dell’Università, nello scorso anno accademico sono stati 48.797 i docenti cosiddetti a contratto reclutati dagli atenei. Di questi a ben 33.916 è stata affidata la titolarità di un insegnamento ufficiale. Questo significa, indubbiamente che le Università Italiane per buona parte (almeno per il 50 %) funzionano con l’opera volontaria dei docenti a contratto. Ad avviso del centro studi dell’ANDUC, questo fenomeno, quello di ricorrere a figure professionali per far fronte a carenza personale strutturato negli Atenei, deve essere oggetto di una precisa regolamentazione equitativa sia nelle valutazioni, che nel riconoscimento di alcuni diritti. Occorre evitare manipolazioni parallele da parte di chi già gestisce il fenomeno delle carriere universitarie. Queste sono le dichiarazioni di Franco Scarpino Presidente ANDUC AQSP